UGUALE

Noi non vi chiediamo: parlate bene di noi, non sarebbe giusto, noi vi chiediamo parlate di noi, raccontate la vostra esperienza e le vostre impressioni di una giornata passata in via Spalato con i detenuti. Questa sarà la migliore gratificazione e il più grosso aiuto che ci potete dare…
(Da un intervento letto da un detenuto ad un convegno sul lavoro svoltosi all’interno della Casa circondariale di Udine)

«In carcere ci sono persone normali, uomini e donne come noi, ed è questo che colpisce subito nell’entrare per la prima volta. È uno schiaffo che arriva violento, quando pensi di trovare dei criminali e trovi degli uomini e delle donne, quando cerchi qualcosa di straordinario e incontri l’ordinario. A volte è talmente difficile da accettare che qualcuno, entrato in occasione di un’iniziativa culturale, uscendo ha detto: ‘Certo, sembrano proprio come noi’. Il fatto che fossero come noi non era concepibile».

La considerazione della giornalista Daniela de Robert che da vent’anni opera come volontaria nel carcere romano di Rebibbia, ripresa dal suo saggio Sembrano proprio come noi. Frammenti di vita prigioniera (Bollati Boringhieri, 2006), evidenzia con estrema sintesi la percezione radicata nell’immaginario sociale della profonda diversità tra coloro che sono reclusi in una struttura penitenziaria, istituzione totale per antonomasia, e coloro che non sono privati della libertà personale; quasi a negare la comune appartenenza al genere umano e la presenza in ognuno di noi, ‘visconti dimezzati’, del bene e del male. Diversità che si protrae anche al termine della detenzione cosicché il segno di Caino, segno di tutela per una giustizia non vendicativa, si trasforma in uno stigma, in una ‘lettera scarlatta’ che segna per sempre una diversità: una persona con alle spalle un’esperienza carceraria non sarà più come noi, non sarà più eguale a noi. Questo stigma rischia di negare ogni possibilità di riscatto, diviene potente strumento di emarginazione, per cui le ‘vite di scarto’ non possono che essere recluse, ‘smaltite’ come direbbe Zygmunt Bauman (Vite di scarto, Laterza, 2005) e non più ‘riciclate’ in modo che non possano incrinare la percezione della nostra sicurezza e del nostro benessere, dimensioni che quotidianamente sentiamo minacciate ascoltando le ‘notizie’ dei mezzi di informazione e le ‘istanze’ del mondo politico.

I prodromi di quella diversità – o più propriamente disuguaglianza – sorgono, in verità, prima della detenzione se è vero che 3 detenuti su 4 hanno una bassa o nulla istruzione, 3 reclusi su 4 non possedevano un’occupazione prima della carcerazione e che 1 su 4 non dispone di una casa dove andare al termine della pena (per un’analisi più dettagliata dei dati socio-anagrafici della popolazione si può consultare l’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone, Dentro ogni carcere, Carocci, 2006). Povertà reclusa, dunque, spesso povertà ‘estrema’, che si trasforma, grazie anche a determinate norme legislative in vigore, in quella che è stata definita la ‘detenzione sociale’ (Alessandro Margara stimava che alla detenzione sociale, prima della concessione dell’indulto, appartenesse il 65-67% della popolazione detenuta; cfr. il saggio Ripensare l’ordinamento penitenziario in «La Nuova città», n. 8-10, 2004/05), ovvero l’insieme delle persone incarcerate con problemi di tossicodipendenza, alcoldipendenza e salute mentale, spesso prive di un lavoro, di una dimora stabile, di un permesso di soggiorno. Tale condizione detentiva tende poi a cronicizzarsi e a perpetuarsi per coloro che non accedono alle misure alternative: stando ai dati delle recidive il 70% delle persone rimesse in libertà, che non hanno usufruito di provvedimenti alternativi alla detenzione e che quindi hanno scontato totalmente la pena in carcere, ricommette un reato con una nuova incarcerazione, alimentando così la crescita della popolazione detenuta.

Non è pensabile allora interrompere questo cortocircuito, questa cosiddetta ‘porta girevole’, incrementando le risposte di tipo sociale, e non tanto quelle di tipo penale? Non è che la ‘detenzione sociale’ richieda una riduzione preventiva delle disuguaglianze più che interventi repressivi? Non è ipotizzabile prevedere l’allargamento dei diritti sociali per una crescita di quella che Luigi Ferrajoli (cfr. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 1989) definisce uguaglianza sostanziale o sociale richiamando l’articolo terzo, comma secondo, della nostra Costituzione? Tali considerazioni, a questo punto, non potrebbero essere riprese e riproposte anche all’interno delle strutture penitenziarie? Potrebbero, tali istanze, porre le basi per avviare dei percorsi di reinserimento sociale attraverso una giustizia di tipo riparativo, onde superare il ricorso al carcere e considerare la pena detentiva come extrema ratio?

Esaminando le norme salienti dell’ordinamento penitenziario, entrato in vigore nel 1975, e del relativo regolamento di esecuzione, aggiornato nel 2000 (in particolare quelle che riconoscono l’istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, i rapporti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia come elementi fondanti del trattamento delle persone detenute; cfr. l’articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354), si rimane interdetti rispetto alle condizioni in cui versano le strutture penitenziarie del nostro paese, alla frequenza degli atti di autolesionismo che si verificano in esse, alla scarsa esigibilità da parte dei detenuti di determinati diritti. Si pensi, tra l’altro, che solo recentemente è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio che trasferisce al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze sanitarie della medicina generale e specialistica fino ad ora in capo al Ministero della Giustizia, riconoscendo alle persone detenute, alla pari dei cittadini liberi, «il diritto all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza».

Si pensi anche che il nostro sistema penitenziario, rispetto a quello di altri paesi europei, non prevede il diritto all’affettività, né ha ancora una legge che istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale…
Il riconoscimento di questi diritti all’interno dell’istituzione penitenziaria – si veda a questo proposito la straordinaria esperienza raccontata da Kiran Bedi come direttrice del carcere di Tihar a Nuova Delhi e raccolta nel suo saggio-diario La coscienza di sé: le carceri trasformate, il crollo della recidiva (Giuffrè, 2001) – dovrebbe essere il preludio per preparare efficaci processi di reinserimento sociale e verificare «se e quanto una struttura di detenzione possa essere applicata non al fine di infliggere una pena, né per scopi retributivi, non a fini di prevenzione generale ma soltanto per neutralizzare coloro che, comunque, continuerebbero ad attentare ai diritti altrui se reimmessi nella società» (Gherardo Colombo, Sulle regole, Feltrinelli, 2008).

Si tratta di sperimentare, in alternativa alla reclusione, percorsi di giustizia riparativa a favore delle vittime del reato e della collettività in base ai quali il reo risarcisce, fin dove possibile, il danno arrecato, anche tramite attività socialmente utili: ciò potrebbe non solo ridimensionare la concezione retributiva della pena ma riavvicinare il ‘deviante’, il ‘diverso’, al proprio contesto sociale, permettendogli di riacquisire il diritto all’eguaglianza.

multiverso

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